la cassazione: si perde l’agevolazione “prima casa” in caso di tardivo trasferimento di residenza

Il contribuente, che acquista un’abitazione con le agevolazioni “prima casa” e non trasferisce la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto, perde il beneficio fiscale, anche se il tardivo trasferimento della residenza è dovuto al mancato rilascio dell’abitazione da parte dell’inquilino e al prolungarsi dei lavori di ristrutturazione. Tale principio è stato sancito dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 10719 del 5 giugno 2020. Nel caso in esame due contribuenti avevano acquistato un’abitazione con le agevolazioni prima casa, obbligandosi a spostare la residenza nel Comune in cui si trovava l’immobile, entro 18 mesi dalla stipula dell’atto. Questo limite non è stato rispettato e, per tale motivo, l’amministrazione finanziaria aveva revocato le agevolazioni fiscali notificando apposito avviso di liquidazione nei confronti dei contribuenti. I quai, a questo punto, avevano presentato ricorso in commissione tributaria asserendo che il mancato rispetto delle tempistiche era avvenuto per cause di forza maggiore, in particolare: l’inquilino non aveva rilasciato tempestivamente l’immobile, i lavori di ristrutturazione si erano prolungati oltre il previsto, l’ente locale non aveva, di conseguenza, rilasciato il certificato di abitabilità. Il ricorso dei contribuenti era stato respinto in primo grado e accolto in secondo. Infine, sulla vicenda si è pronunciata la Corte di Cassazione con l’ordinanza sopra citata.

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